23/01/2007
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trasporto rifiuti
Al fine di fornire maggior chiarezza e per evitare possibili ripercussioni anche sanzionatorie a seguito di non corretta applicazione della normativa di legge che disciplina il trasporto dei rifiuti sia in conto proprio che in conto di terzi si rammenta e si raccomanda di attuare scrupolosamente le seguenti disposizioni: 1) i rifiuti trasportabili sono esclusivamente quelli indicati nell’atto autorizzativo di iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; 2) durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dall’autorizzazione o da sua copia conforme; 3) il trasportatore si deve sincerare dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza se il destinatario non lo accetta; 4) il trasportatore si deve accertare che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni per ricevere il rifiuto da trasportare; 5) compilare in ogni sua parte il formulario di identificazione del rifiuto trasportato in particolare il peso del rifiuto trasportato, l’esatta indicazione del codice CER del rifiuto, del codice fiscale di ogni soggetto partecipante alla movimentazione sia questo produttore/detentore, trasportatore o destinatario, delle firme e delle corrette date di emissione del formulario e dell’effettuazione del trasporto; 6) verificare di non superare la portata massima del mezzo; 7) in caso di trasporto di materiale polveroso provvedere a telonare il carico a prescindere dalla tipo di strada da percorrere; 8) far partecipare e rendere edotto il Responsabile Tecnico ad ogni incertezza o dubbio sulle possibilità di effettuazione dei trasporti del rifiuto anche in funzione delle specifiche caratteristiche del mezzo e delle autorizzazioni in possesso.
Allegati presenti:
CNA-La-Spezia-file-eliminato.pdf

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