05/02/2008
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Rifiuti le novitą dal 13 febbraio 2008
Con la pubblicazione del Decreto Correttivo del Testo Unico (D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29/01/2008 – Supplemento n. 24”), dalla data del 13febbraio 2008 entrano in vigore sostanziali modifiche alla gestione dei rifiuti.
In particolare:
MUD (Modello Unico di Dichiarazione)
Sono escluse all’obbligo di presentazione MUD le imprese che producono rifiuti non pericolosi, provenienti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, ma solo se hanno fino a 10 dipendenti.
Si chiarisce che sono escluse da tale obbligo “le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212, comma 8” , cioè le aziende iscritte all’Albo Gestori Ambientali a detto titolo.
REGISTRI DI CARICO RIFIUTI
Torna ad essere obbligatoria la vidimazione dei registri di carico/scarico dei rifiuti e la loro vidimazione dovrà essere eseguita solo presso le Camere di Commercio territorialmente competenti. I diritti di vidimazione ammontano a €. 30,00 indipendentemente dal numero delle pagine. I registri già attivi in uso non potranno più essere utilizzati dall’entrata in vigore del Decreto Correttivo (13 febbraio 2008).
TRASPORTO RIFIUTI IN CONTO PROPRIO
I produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti sono iscritti all’Albo Gestori Ambientali con una comunicazione di iscrizione in cui il legale rappresentante dovrà attestare:
1) la sede dell’impresa e l’attività da cui sono prodotti i rifiuti;
2) le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;
3) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto.
L’impresa deve comunicare ogni variazione successiva all’iscrizione.
Le iscrizioni effettuate entro il 30 giugno 2007 restano valide ed efficaci.
TERRE E ROCCE DA SCAVO
Le terre e rocce da scavo anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché;
a) siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
b) sin dalla base della produzione vi sia la certezza dell’integrale utilizzo;
c) l’utilizzo integrale della parte destinata all’utilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari, per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale; sia idonea a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e più in generale ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica;
f) le loro caratteristiche chimoco-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate;
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia verificata e dimostrata.
La sussistenza dei requisiti ed i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo devono risultare:
Ø nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA o AIA da un apposito progetto approvato dall’autorità titolare del relativo procedimento;
il deposito in attesa di utilizzo, non può superare i tre anni;
Ø nell’ambito della realizzazione di opere o attività diverse dalle precedenti ma sottoposte a permesso di costruire o a DIA, nell’ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della DIA;
il deposito in attesa di utilizzo, non può superare un anno;
Ø nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, da idoneo allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista;
il deposito in attesa di utilizzo, non può superare un anno.
I progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima del Decreto possono essere completati previa comunicazione dell’interessato alle autorità competenti, da inviarsi entro il 13 maggio 2008, con attestazione del rispetto dei requisiti prescritti, e con le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che possono essere superiori ad un anno.
Le terre e rocce da scavo, non utilizzate nel rispetto delle condizioni descritte sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.
ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI
E’ di competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.
I criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani sarà definita con DM ambiente entro il 13 maggio 2008 (90 giorni, dall’entrata in vigore del correttivo).
Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. Allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con le seguenti superfici:
- superficie di vendita non superiore a 450 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- superficie di vendita non superiore a 750 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. La Spezia, 05 febbraio 2008
C.E.T.U.S. srl Sede legale via Padre Reginaldo Giuliani,6 La Spezia
Tel. 0187/598076 - Fax 0187/598081- 0187/598071
- www.sp.cna.it - e mail oligeri.sp@cna.it
Sede operativa via dellePianazze,74 La Spezia
Tel. e Fax 0187/984273
Allegati presenti:
CNA-La-Spezia-file-eliminato.pdf

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