14/06/2006
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valutazione esposizione al rumore
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: Nuovo Decreto sul Rumore negli ambienti di lavoro Nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2006 è stato pubblicato il D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, entrato in vigore il 14/06/2006che in attuazione della Direttiva 2003/10/CE ridefinisce le disposizioni in materia di rischio rumore nei luoghi di lavoro. Dette disposizioni si applicano a far data dal 14 dicembre 2006 (trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto) ad eccezione del settore della navigazione aerea e marittima, per i quali l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15/02/2011 e il settore della musica ed attività ricreative per il quale le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 15/02/2008. Il nuovo provvedimento, ha abrogato il capo IV del D.Lgs. 277/91 (vecchia valutazione del rischio rumore) ed ha introdotto il Titolo Vbis nel D.Lgs. 626/94 (nuova valutazione rischio rumore). Pertanto, essendo la regolamentazione di tale rischio inserita all’interno del D.Lgs. 626, la valutazione dei rischi di cui all’art. 4, obbliga ogni impresa soggetta al D.Lgs. 626, a valutare il rischio rumore durante il lavoro e riportare i risultati dell’analisi nel documento di valutazione i risultati. Se a seguito della valutazione può fondatamente ritenersi che non si superino gli 80 db (A) (valore inferiore di azione), la valutazione può non comprendere la misurazione. La valutazione e la eventuale misurazione sono programmate ed effettuate con cadenza almenoquadriennale (e in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità). Il nuovo provvedimento prevede un valore limite di esposizione più basso, 87 db(A) al posto degli 90 db(A) previsti dal D.Lgs. 277, il cui superamento è vietato, ma esiste la possibilità di tenere conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale (DPI) dell’udito ai fini del rispetto di suddetto valore limite. Misurazione:l’effettuazione delle misure e dell’accertamento dell’esposizione dei lavoratori devono osservare le metodiche contenute nelle norme di buona tecnica. I documenti di valutazione saranno aggiornati in riferimento alla nuova normativa durante le preventivate rilevazioni a decorrere da questo mese e nel rispetto delle scadenze in essere.
PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE DISPOSIZIONI INERENTI L’ESPOSIZIONE AL RUMORE | | Misure da adottare in base al D.Lgs. 195/06 | Lex,8h inferiore al valore inferiore di azione ossia: | - valutazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. 626/94, senza misurazione se dalla valutazione si può ritenere di non superare gli 80 db (A) | Lex,8h superiore al valore inferiore di azionema inferiore al valore superiore di azione ossia: 80 dB(A) < Lex,8h < 85 dB(A) 112 Pa (135 db(C)) < Lex,8h < 140 Pa (137 db(C)) | - informare e formare i lavoratori interessati sui rischi provenienti dall’esposizione al rumore; - sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che ne facciano richiesta o qualora il medico competente ne confermi l’opportunità, con le modalità definite dal medico competente stesso; - mettere a disposizione dei lavoratori i DPI. | Lex,8h superiore al valore superiore di azione ossia: | - informare e formare i lavoratori interessati sui rischi provenienti dall’esposizione al rumore; - sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori con le modalità definite dal medico competente; - fare tutto il possibile per assicurare che i lavoratori utilizzino i DPI; - elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore; - indicare con appositi segnali i luoghi di lavoro; Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. | Valori limite di esposizione | - il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo, e in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione (87 dbA), mediante appropriate misure; - l’attuazione prodotta dall’uso dei DPI è utile solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione; - se nonostante l’adozione delle misure prese, si superano i valori limite di esposizione, il datore di lavoro deve: - adottare le misure immediate per riportare i valori nei limiti; - individuare le cause dell’esposizione eccessiva; - modificare le misure per evitare che la situazione si ripeta. | Deroghe:il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione. Le deroghe sono concesse, sentite le parti sociali, dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell’Unione Europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse. |
A cura di C.E.T.U.S. s.r.l. Società di riferimento in campo Ambientale della C.N.A. La SpeziaSede legale via Padre Reginaldo Giuliani, 6 La Spezia – Tel.0187/598076 - Fax 0187/598081Sede operativa via delle Pianazze, 74 La Spezia - Tel. e Fax. 0187/984273- www.sp.cna.it - e mail oligeri.sp@cna.it SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Nuovo Decreto sul Rumore negli ambienti di lavoro Nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2006 è stato pubblicato il D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, entrato in vigore il 14/06/2006che in attuazione della Direttiva 2003/10/CE ridefinisce le disposizioni in materia di rischio rumore nei luoghi di lavoro. Dette disposizioni si applicano a far data dal 14 dicembre 2006 (trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto) ad eccezione del settore della navigazione aerea e marittima, per i quali l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15/02/2011 e il settore della musica ed attività ricreative per il quale le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 15/02/2008. Il nuovo provvedimento, ha abrogato il capo IV del D.Lgs. 277/91 (vecchia valutazione del rischio rumore) ed ha introdotto il Titolo Vbis nel D.Lgs. 626/94 (nuova valutazione rischio rumore). Pertanto, essendo la regolamentazione di tale rischio inserita all’interno del D.Lgs. 626, la valutazione dei rischi di cui all’art. 4, obbliga ogni impresa soggetta al D.Lgs. 626, a valutare il rischio rumore durante il lavoro e riportare i risultati dell’analisi nel documento di valutazione i risultati. Se a seguito della valutazione può fondatamente ritenersi che non si superino gli 80 db (A) (valore inferiore di azione), la valutazione può non comprendere la misurazione. La valutazione e la eventuale misurazione sono programmate ed effettuate con cadenza almenoquadriennale (e in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità). Il nuovo provvedimento prevede un valore limite di esposizione più basso, 87 db(A) al posto degli 90 db(A) previsti dal D.Lgs. 277, il cui superamento è vietato, ma esiste la possibilità di tenere conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale (DPI) dell’udito ai fini del rispetto di suddetto valore limite. Misurazione:l’effettuazione delle misure e dell’accertamento dell’esposizione dei lavoratori devono osservare le metodiche contenute nelle norme di buona tecnica. I documenti di valutazione saranno aggiornati in riferimento alla nuova normativa durante le preventivate rilevazioni a decorrere da questo mese e nel rispetto delle scadenze in essere.
PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE DISPOSIZIONI INERENTI L’ESPOSIZIONE AL RUMORE | | Misure da adottare in base al D.Lgs. 195/06 | Lex,8h inferiore al valore inferiore di azione ossia: | - valutazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. 626/94, senza misurazione se dalla valutazione si può ritenere di non superare gli 80 db (A) | Lex,8h superiore al valore inferiore di azionema inferiore al valore superiore di azione ossia: 80 dB(A) < Lex,8h < 85 dB(A) 112 Pa (135 db(C)) < Lex,8h < 140 Pa (137 db(C)) | - informare e formare i lavoratori interessati sui rischi provenienti dall’esposizione al rumore; - sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che ne facciano richiesta o qualora il medico competente ne confermi l’opportunità, con le modalità definite dal medico competente stesso; - mettere a disposizione dei lavoratori i DPI. | Lex,8h superiore al valore superiore di azione ossia: | - informare e formare i lavoratori interessati sui rischi provenienti dall’esposizione al rumore; - sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori con le modalità definite dal medico competente; - fare tutto il possibile per assicurare che i lavoratori utilizzino i DPI; - elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore; - indicare con appositi segnali i luoghi di lavoro; Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. | Valori limite di esposizione | - il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo, e in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione (87 dbA), mediante appropriate misure; - l’attuazione prodotta dall’uso dei DPI è utile solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione; - se nonostante l’adozione delle misure prese, si superano i valori limite di esposizione, il datore di lavoro deve: - adottare le misure immediate per riportare i valori nei limiti; - individuare le cause dell’esposizione eccessiva; - modificare le misure per evitare che la situazione si ripeta. | Deroghe:il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione. Le deroghe sono concesse, sentite le parti sociali, dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell’Unione Europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse. |
A cura di C.E.T.U.S. s.r.l. Società di riferimento in campo Ambientale della C.N.A. La SpeziaSede legale via Padre Reginaldo Giuliani, 6 La Spezia – Tel.0187/598076 - Fax 0187/598081Sede operativa via delle Pianazze, 74 La Spezia - Tel. e Fax. 0187/984273 |