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12/07/2006  Stampa

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Leggi questo comunicatoPIMUS piani di montaggi e smontaggi ponteggi

 

Pi.M.U.S. Piano Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi: Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 235/2003 "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori" l'art. 36-quater ha integrato la normativa relativa al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi metallici fissi. Sono, in breve, stati introdotti due nuovi elementi innovativi: í obblighi di redazione da parte dell'impresa che monta e smonta i ponteggi di un piano di manutenzione, uso e smontaggio (PiMUS); í obblighi di formazione specifica del personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio. Il PiMUS non è un documento di valutazione dei rischi, ma è un documento che deve garantire: ö la sicurezza del personale addetto al montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici; ö la sicurezza del personale eventualmente coinvolto in dette operazioni; ö la sicurezza di chi dovrà utilizzare il ponteggio. Il PiMUS è un documento che deve essere realizzato ogni volta che si deve allestire un ponteggio metallico fisso dotato di libretto di autorizzazione ministeriale anche se non sia necessario il progetto di ponteggio ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n° 164/56. Il PiMUS non è necessario per opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su ruote (trabatelli) o ponti su cavalletti e nel caso in cui il ponteggio sia montato da un lavoratore autonomo (in detto caso è già previsto lo specifico Piano Operativo di Sicurezza). Il documento PiMUS dovrà contenere: å identificazione del cantiere (Anagrafica del cantiere e descrizione dell'intervento);

å identificazione dell'impresa addetta al montaggio, trasformazione e smontaggio (Anagrafica dell'impresa o dei lavoratori autonomi partecipanti al montaggio, trasformazione e smontaggio);

å identificazione del personale addetto al montaggio (nominativo delle persone che partecipano al montaggio, la trasformazione e smontaggio del ponteggio con indicazione dello specifico ruolo. Ogni persona citata dovrà essere in possesso di specifico attestato di frequenza al corso abilitativo per montatori di ponteggio. Nel periodo transitorio di due anni fino al 18/07/07 per il personale in attesa di frequentare il corso di abilitazione al montaggio, si dovrà allegare una dichiarazione attestante l'esperienza di montaggio di ponteggi maturata che per i montatori dovrà coprire un periodo di due anni precedenti la data del 19/07/05, mentre per i preposti dovrà coprire un periodo di tre anni sempre dalla data del 19/07/05);

å tipo di ponteggio da montare (elencazione dei ponteggi da montare con relativa marca e modello);

å analisi del progetto (evidenza delle componenti progettuali aventi ricadute sul progetto);

å descrizione del contesto ambientale in cui andrà montato il ponteggio;

å analisi delle indicazioni contenute nel POS e PSC (se previsto);

å schemi di montaggio dei ponteggi (indicazione anche grafica di come verrà realizzato il ponteggio).





A cura di C.E.T.U.S. srl Sede legale via Padre Reginaldo Giuliani,6 - Sede operativa via dellePianazze,74 La Spezia

Tel.0187/598076 - 0187/984273 - Fax 0187/598081 - 0187/984273 - www.sp.cna.it - e mail oligeri.sp@cna.it

 

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