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15/05/2008  Stampa

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Leggi questo comunicatoLEGGE SULLE SPIAGGE LIBERE

 

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Spiagge libere, ecco il testo di legge integrale: Nel dettaglio le norme in vigore quest'anno.
Le spiagge della nostra regione rappresentano una componente essenziale dell’offerta turistica ligure e, nello stesso tempo costituiscono un grande patrimonio dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
La loro fruizione dal punto di vista balneare o ricreativo avviene con modalità diverse che corrispondono alla tipologia di gestione degli arenili che si realizzano con concessioni a privati (stabilimenti balneari) o e Comuni (spiagge libere e spiagge attrezzate).
Negli ultimi anni, sulla base dei dati disponibili, sono emerse delle tendenze evolutive che vanno prese in considerazione al fine di valutare le azioni più appropriate per valorizzare un patrimonio così diffuso nel territorio regionale.
Una primo elemento su cui riflettere riguarda il numero delle concessioni ai privati (gli stabilimenti balneari) che sono 3.740, nel 2003, con un incremento di circa 200 unità rispetto all’anno precedente (3.451). Non si tratta, come è ovvio, di segnalare questo dato per adombrare una preoccupazione sulla dimensione quantitativa degli stabilimenti balneari, dal momento che essi rappresentano una componente determinante dell’offerta turistica ligure. Esso va tenuto presente ai fini di un ragionamento sulla equilibrata fruizione delle spiagge liguri.
Un secondo riferimento riguarda la percentuale di utilizzazione tra le diverse tipologie (spiagge libere, spiagge libere attrezzate, stabilimenti balneari) nei venticinque comuni costieri che si sono dotati di progetto di utilizzo degli arenili sulla base del Piano regionale approvato in Consiglio regionale in data 8 aprile 2002. Occorre precisare che si tratta di un quadro non esaustivo dell’insieme della Regione, anche se sono presenti comuni di tutte le province della Liguria. Da esso risulta che, accanto ad una solida estensione degli stabilimenti veri e propri, soprattutto in zone tradizionalmente vocate al turismo balneare, sono presenti in buona quantità sia le spiagge libere attrezzate sia le spiagge libere.
Queste ultime rappresentano in particolare una risposta ad una attività di balneazione meno legata a soggiorni in strutture turistiche, e più ad esigenze turistico-ricreative di chi risiede nei grandi centro urbani o comunque nel territorio ligure.
Si tratta di una fascia di utenza ampia, a cui occorre garantire non soltanto di fruire del mare attraverso un accesso libero, ma anche di poterlo fare in condizione di maggior sicurezza e comfort.
La presente proposta di legge intende raggiungere questi obiettivi attraverso la concessione di contributi ai Comuni che attuano interventi diretti al miglioramento della qualità della accessibilità, della fruizione e della sicurezza della balneazione.
Gli interventi ammessi a finanziamento consistono nella realizzazione di un servizio di vigilanza sulle spiagge libere (art.2), impegnando personale adeguatamente qualificato, munito di brevetto di salvataggio, e nel rendere gli arenili più accoglibili, curandone la loro pulizia (art. 4).
Di particolare rilevanza sono i contributi previsti per quei comuni che realizzano opere che consentono di raggiungere le spiagge libere e i servizi in essi eventualmente presenti ai soggetti che hanno ridotte capacità motorie (art. 3).
La proposta di legge (art. 5) introduce una diversificazione sulle entità dei contributi corrisposti ai Comuni: essa è più alta, in rapporto alle spese ammissibili, laddove è più alta la percentuale di spiaggia libera sul complesso delle spiagge oggetto di concessione.
Per favorire una maggiore programmazione da parte dei Comuni in merito all’uso degli arenili, è prevista una priorità nella assegnazione dei contributi per quegli enti locali che si sono dotati di un progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime.
Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione
Articolo 1
(Finalità)

1. La Regione incentiva il mantenimento delle spiagge libere nel territorio ligure, concedendo contributi ai Comuni costieri a sostegno di interventi diretti al miglioramento della qualità della fruizione delle stesse e della sicurezza della balneazione.

Articolo 2
(Contributi per la sicurezza della balneazione)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede, nella misura prevista dall’articolo 5, contributi ai Comuni costieri per la realizzazione di un servizio di vigilanza sulle spiagge libere di loro pertinenza delle quali abbiano la gestione diretta da attuarsi attraverso l’impiego di personale munito di brevetto di salvataggio, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla competente Capitaneria di Porto.

2. Rientrano tra le spese ammissibili, oltre alle spese relative al personale addetto, anche quelle relative alla dotazione degli strumenti e delle attrezzature utili alle operazioni di salvataggio.

Articolo 3
(Contributi per favorire l’accesso a soggetti con problemi motori)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede, nella misura prevista dall’articolo 5, contributi ai Comuni costieri per la realizzazione di strutture mobili o fisse atte ad agevolare il raggiungimento della spiaggia o la fruizione dei servizi, ove presenti, ai soggetti con ridotte capacità motorie.

2. La presenza delle strutture di cui al comma 1 deve essere adeguatamente segnalata.

Articolo 4
(Contributi per l’igiene e la pulizia delle spiagge libere)

1. Per migliorare le condizioni di igiene delle spiagge libere, la Regione concede contributi ai Comuni costieri a parziale finanziamento delle spese sostenute per la pulizia delle stesse, sulla base di parametri definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale può altresì individuare criteri di priorità, anche in considerazione delle caratteristiche orografiche del territorio.

Articolo 5
(Misura del contributo)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni presentano alla Giunta regionale le domande di ammissione ai contributi di cui alla presente legge; le domande sono corredate da idonea documentazione predeterminata con atto del competente dirigente della struttura regionale.

2. Entro il 30 aprile il dirigente di cui al comma 1, compilata la graduatoria, comunica ai richiedenti l’esito della stessa.

3. Il contributo è corrisposto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nella seguente misura:

a) 30 per cento della spese ritenuta ammissibile per i Comuni le cui spiagge siano riservate in percentuale dal 30 al 39 per cento a spiaggia libera;
b) 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i Comuni le cui spiagge siano riservate in percentuale dal 40 al 49 per cento a spiaggia libera;
c) 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i Comuni le cui spiagge siano riservate in percentuale superiore al 50 per cento a spiaggia libera.

4. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono cumulabili.

5. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4, è riconosciuta priorità alle richieste avanzate dai Comuni che si sono dotati di progetto di utilizzo di cui al punto 9 della lettera b) dell’articolo 8 del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con D.C.R. 8 aprile 2002, n. 18.

Articolo 6
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante:
a) Prelevamento di euro --- in termini di competenza e di cassa dall’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”
b) Prelevamento di euro ----in termini di competenza e di cassa dal U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale”;
c) Istituzione nell’ambito dell’Area ….. della seguente U.P.B…. “Contributi miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione” con lo stanziamento di euro --- in termini di competenza e di cassa.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
PER INFORMAZIONI: CNA BAGNI MARINI - Via P. Giuliani, 6 - La Spezia - 0187 598080

 

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