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03/06/2006  Stampa

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Leggi questo comunicatoimpianti di recupero rifiuti (II)

 

IMPIANTI DI RECUPERO: Il decreto del Ministero dell’Ambiente n° 186 del 5 aprile 2006, entrato in vigore il 03/06/2006, ha modificato il DM 5 febbraio 1998 che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura di recupero ai sensi dell’articolo 214 del D.Lgs. 152/2006 ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97. Sulla base di detto decreto le attività di recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi degli artt. 30, 31 e 33 del D.Lgs. si devono adeguare alle norme tecniche dell’Allegato 5 entro sei mesi (3/12/2006) Sino a tale data il loro esercizio è consentito con le modalità e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche del nuovo regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche previste per l’incenerimento dei rifiuti (art. 21 D.Lgs. 133/2005). Detto Regolamento definisce le quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all’Allegato 1, suballegato 1 del DM 5/2//1998 nonché di messa in riserva sulla base delle singole attività di recupero ed individua per quest’ultime sia le tipologie dei rifiuti che i relativi codici rifiuto. Le aziende quindi si possono trovare nelle seguenti situazioni:

1) L’attività svolta è conforme a tutte le prescrizioni. L’azienda, verificata la congruità autorizzativa sulla base delle quantità espresse dal Regolamento, non è soggetta ad alcuna dichiarazione di conformità al DM 05/02/1998 ad esclusione della Provincia di Massa Carrara che impone detta dichiarazione con allegato la tabella dei quantitativi massimi da avviare a recupero (mod. 1).

2) L’attività svolta non è conforme limitatamente alle norme tecniche dell’Allegato 5 (messa in riserva) al DM 5/2/1998 vigente. La messa in riserva dell’impianto deve essere adeguata entro sei mesi (3 dicembre 2006), per le aziende in Provincia di Massa Carrara deve essere indicata detta situazione nel mod. 1.

3) L’attività svolta non soddisfa più i requisiti del DM 5/2/1998 e la ditta non ritiene di non poter beneficiare del regime semplificato. Entro il 3 luglio 2006 si dovrà provvedere ad inoltrare domanda autorizzativa ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/06 (autorizzazioni in ipotesi particolari). L’azienda potrà continuare l’attività in conformità alla comunicazione in essere fino all’emanazione della nuova autorizzazione. Si riportano le norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi. (Allegato 5 al D.Lgs. 186/2006).

1- Ubicazione Gli impianti che effettuano unicamente l’operazione di messa in riserva, ad eccezione degli impianti esistenti, ferme restando le norme vigenti in materia di vincoli per ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti, non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.

2- Dotazioni minime L’impianto deve essere provvisto di:

a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;

b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta “a tenuta” di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;

c) idonea recinzione.



3- Organizzazione Nell’impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. La superficie del settore conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate.

4- Stoccaggio in cumuli Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all’attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L’area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta “a tenuta” di capacità adeguata, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all’impianto di trattamento. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate, tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.

5- Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto. I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell’ambiente. Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% , ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello. Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento. I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all’interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d’uomo), l’accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. 6- Stoccaggio in vasche fuori terra Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento. 7- Bonifica dei contenitori I recipienti fissi o mobili, utilizzati all’interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. 8- Criteri di gestione i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l’impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse. Previo appuntamento siamo disponibili a verificare lo stato di conformità della Vs. azienda alla nuova norma soprattutto all’adeguamento alle norme tecniche allegate al DM.

A cura di C.E.T.U.S. s.r.l. Società di riferimento in campo Ambientale della C.N.A. La Spezia

Sede legale via Padre Reginaldo Giuliani, 6 La Spezia – Tel.0187/598076 - Fax 0187/598081

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