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02/11/2006  Stampa

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Leggi questo comunicatoImpianti di recupero (I)

 

IMPIANTI DI RECUPERO: il decreto del Ministero dell’Ambiente n° 186 del 5 aprile 2006, entrato in vigore il 03/06/2006, ha modificato il DM 5 febbraio 1998 che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura di recupero ai sensi dell’articolo 214 del D.Lgs. 152/2006 ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97. Sulla base di detto decreto le attività di recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi degli artt. 30, 31 e 33 del D.Lgs. si devono adeguare alle norme tecniche dell’Allegato 5 entro sei mesi (3/12/2006) Sino a tale data il loro esercizio è consentito con le modalità e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche del nuovo regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche previste per l’incenerimento dei rifiuti (art. 21 D.Lgs. 133/2005). Detto Regolamento definisce le quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all’Allegato 1, suballegato 1 del DM 5/2//1998 nonché di messa in riserva sulla base delle singole attività di recupero ed individua per quest’ultime sia le tipologie dei rifiuti che i relativi codici rifiuto. Le aziende quindi si possono trovare nelle seguenti situazioni:

1) L’attività svolta è conforme a tutte le prescrizioni. L’azienda, verificata la congruità autorizzativa sulla base delle quantità espresse dal Regolamento, non è soggetta ad alcuna dichiarazione di conformità al DM 05/02/1998 ad esclusione della Provincia di Massa Carrara che impone detta dichiarazione con allegato la tabella dei quantitativi massimi da avviare a recupero (mod. 1).

2) L’attività svolta non è conforme limitatamente alle norme tecniche dell’Allegato 5 (messa in riserva) al DM 5/2/1998 vigente. La messa in riserva dell’impianto deve essere adeguata entro sei mesi (3 dicembre 2006), per le aziende in Provincia di Massa Carrara deve essere indicata detta situazione nel mod. 1.

3) L’attività svolta non soddisfa più i requisiti del DM 5/2/1998 e la ditta non ritiene di non poter beneficiare del regime semplificato. Entro il 3 luglio 2006 si dovrà provvedere ad inoltrare domanda autorizzativa ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/06 (autorizzazioni in ipotesi particolari). L’azienda potrà continuare l’attività in conformità alla comunicazione in essere fino all’emanazione della nuova autorizzazione. A cura di C.E.T.U.S. s.r.l. Società di riferimento in campo Ambientale della C.N.A. La Spezia

Sede legale via Padre Reginaldo Giuliani, 6 La Spezia – Tel.0187/598076 - Fax 0187/598081

Sede operativa via delle Pianazze, 74 La Spezia - Tel. e Fax. 0187/984273

- www.sp.cna.it - e mail oligeri.sp@cna.it

 

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